Art. 3.
(Modifica all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente la responsabilità civile dei gestori).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono aggiunti i seguenti:

      «3-bis. È fatto obbligo ai gestori di consentire agli utenti all'atto della vendita

 

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del titolo di transito l'acquisto di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni provocati a persone o a cose nella pratica degli sport invernali di discesa e di assicurarne adeguata pubblicità.
      3-ter. Con accordo tra il Governo, le regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, vengono definiti i parametri per la valutazione delle condizioni minime di sicurezza delle piste».